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- Categoria: Ricorsi Avverso Violazioni CDS
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE
Ordinanza 20 maggio - 3 settembre 2014, n. 18574
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Come provvedimenti amministrativi, le contravvenzioni ammettono un doppio ordine di ricorsi: quello amministrativo e quello giurisdizionale, quest'ultimo escludente il primo. In entrambi i casi, è necessario rispettare i termini perentori di decadenza e, soprattutto, ricordare che è impossibile presentare qualunque tipo di ricorso se si è già conciliato, cioè se si è già pagata la multa.