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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI CIVILE

Ordinanza 20 maggio - 3 settembre 2014, n. 18574

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Come provvedimenti amministrativi, le contravvenzioni ammettono un doppio ordine di ricorsi: quello amministrativo e quello giurisdizionale, quest'ultimo escludente il primo. In entrambi i casi, è necessario rispettare i termini perentori di decadenza e, soprattutto, ricordare che è impossibile presentare qualunque tipo di ricorso se si è già conciliato, cioè se si è già pagata la multa.

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