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Per la Cassazione, è nullo per illiceità della causa l'accordo tra i coniugi in sede di separazione sull'eventuale assegno di divorzio.
Allegato: Sentenza Corte Suprema Cassazione
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Dal 13 febbraio 2017, al coniuge separato in stato di bisogno, che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi; e che non abbia ricevuto –quale beneficiario – l’assegno determinato ex art. 156 del cod. civ. per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, potrà finalmente accedere al c.d. “Fondo di Solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno”.
Allegato: Condizioni dell'istituto
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Con la sentenza n.6855 del 3 aprile 2015 i Giudici di Piazza Cavour, hanno negato l’assegno di mantenimento quando l’ex coniuge si è formato una nuova famiglia. I Giudici di Piazza Cavour ribaltando la sentenza della Corte d’Appello ed affermano che "Ove la convivenza assuma i connotati di stabilità e di continuità e i conviventi elaborino un progetto e un modello di vita in comune (analogo a quello del matrimonio), con la presenza di figli, la mera convivenza si trasforma in famiglia di fatto".
Ciò significa che, se la nuova convivenza presenta i requisiti della stabilità, della continuità e si fonda su un modello di vita simile a quello del matrimonio, viene meno per l’ex coniuge che si è formato una nuova famiglia il diritto all’assegno di mantenimento divorzile.