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Dal 13 febbraio 2017, al coniuge separato in stato di bisogno, che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi; e che non abbia ricevuto –quale beneficiario – l’assegno determinato ex art. 156 del cod. civ. per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, potrà finalmente accedere al c.d. “Fondo di Solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno”.

Allegato: Condizioni dell'istituto

Ricorda la Cassazione che tale mancanza legittima la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

Allegato: Sentenza Cass. Civ. 2294-17

Con l’entrata in vigore delle nuove regole sulle unioni civili e le convivenze di fatto, introdotte nel nostro ordinamento dalla legge Cirinnà, numero 76/2016, gli avvocati assumono un nuovo fondamentale compito: quello di fare da garanti dell'accordo di convivenza.

Infatti, sia la sua sottoscrizione che l'eventuale modifica che la risoluzione devono essere fatte per iscritto, in forma di scrittura privata o in forma di atto pubblico, con l'assistenza del predetto professionista.

L’avvocato oltre al potere di autentica previsto dalla legge, dovrà verificare che l'accordo sia lecito e conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico e porre particolare attenzione alle diverse irregolarità che potrebbero rendere nullo il suddetto accordo.

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