L'azione diretta del Terzo trasportato
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- Categoria: Sinistri Stradali
- Pubblicato: Venerdì, 22 Maggio 2015 10:59
Il terzo trasportato danneggiato ha oggi nel nostro ordinamento una gamma di opzioni che possono essere scelte liberamente in ragione delle sue necessità ed esigenze. Se il terzo trasportato vuole citare in giudizio il solo responsabile civile può azionare lo strumento generale dell’art. 2054 c.c., se invece , unitamente a questo, ha intenzione di coinvolgere anche la compagnia di assicurazione ha a disposizione l’azione diretta ex. art. 144 d.lg. n. 209/2005, mentre se ha interesse ad avere un risarcimento più celere senza accertamento delle colpe dei conducenti può invocare l’art. 141 codice delle assicurazioni private. In definitiva il d.lg. n. 209/2005, lungi dall’indebolire la posizione del danneggiato e dal precludergli la possibilità di avere come legittimato passivo anche il responsabile civile, concede al terzo trasportato , nel quadro generale delle azioni esperibili, solo una ulteriore opzione per tutelare la propria posizione, la quale, però, se azionata , preclude la possibilità di citare nel relativo procedimento il responsabile civile. Tribunale Roma, sez. XII, 30 marzo 2010.